INVALIDITA’ CIVILE: DALLA MINORE ALLA MAGGIORE ETA’ (invio AP 70):
1. Minore invalido titolare di indennità di frequenza:
I minori titolari di indennità di frequenza possono presentare, già dai 6 mesi prima del compimento del 18° anno di età , istanza di concessione dei benefici connessi al riconoscimento di una percentuale di invalidità uguale o superiore a 74% e quindi la concessione di assegno mensile o pensione di inabilità.
Da presentare tramite un patronato a cui non è necessario allegare l’usuale certificato medico online.
Resta fermo l’accertamento di requisiti sanitari al compimento della maggiore età.
Sarà cura dell’istituto INPS informare direttamente tali soggetti in merito alle nuove disposizioni normative tramite apposita comunicazione epistolare e/o tramite chiamata diretta da parte del contact center.
Questo è il link per visualizzare il messaggio INPS n° 7382 del 01/10/2014 in PDF:
https://medisoc.it/wp-content/uploads/Messaggio-numero-7382-del-01-10-2014.pdf
Documenti da portare al CAF:
-Tessera sanitaria, documento d’identità del minore;
-Tessera sanitaria, documento d’identità del tutore;
-Verbale invalidità civile in corso di validità (recente);
-Intestazione IBAN del minore (bancario o postale)
N.B. nel caso che si proceda quando il minore ha già compiuto il diciottesimo anno di età, sarà obbligatorio produrre certificazione medica da inviare all’INPS.
2. Minore invalido titolare di accompagnamento:
i minori titolari di indennità di accompagnamento al compimento del 18° anno di età manterranno il diritto alla continuazione della prestazione economica . Il genitore/tutore dovrà tempestivamente richiedere invio modello AP 70 (procedura: modalità di subentro per riconoscimento legge 114/2014 art. 25 comma 6). Tale procedura serve per dimostrare la situazione socio economico e reddituale , la stessa permetterà il diritto alla pensione di invalidità civile, senza produrre domanda di nuova visita.
N.B. se si vuole ottenere verbale di invalidità aggiornato all’età adulta è necessario inoltrare nuova domanda.
Documenti da portare al CAF:
-Tessera sanitaria, documento d’identità del maggiorenne;
-Tessera sanitaria , documento d’identità del genitore/amministratrice/tore di sostegno;
-Verbale invalidità civile;
-Intestazione IBAN del maggiorenne (bancario o postale).
Questo è il link per visualizzare il messaggio INPS n° 1446 del 18/04/2023 in PDF:
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.04.messaggio-numero-1446-del-18-04-2023_14141.html
PRASSI AMMINISTRATRICE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:
Quando è necessario nominare un’amministratrice o un amministratore di sostegno?
L’amministrazione di sostegno può essere richiesta se sussistono due requisiti:
1. La persona beneficiaria della tutela deve avere una infermità o una menomazione fisica o psichica;
2. La persona beneficiaria, a causa dell’infermità o menomazione, deve essere impossibilitata a provvedere ai propri interessi.
Come diventare amministratrice/tore di sostegno di una/un figlia/o? Il ricorso per la predisposizione della misura:
La domanda deve essere presentata direttamente al tribunale competente. La/il giudice tutelare nomina l’amministratrice/tore di sostegno entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. E’ possibile ricevere informazioni, assistenza e depositare le istanze presso gli sportelli territoriali per la volontaria giurisdizione. Ai sensi degli artt. 404 e 407 c.c., il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno si propone con ricorso da depositarsi presso il Tribunale (ufficio del Giudice Tutelare) del luogo di residenza o domicilio del potenziale destinatario della misura.
Il decreto di nomina dell’amministratrice/tore di sostegno deve contenere l’indicazione:
• Delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratrice/tore di sostegno;
• Della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
• Dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratrice/tore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto della persona beneficiaria;
• Degli atti che la/il beneficiaria/o può compiere solo con l’assistenza dell’amministratrice/tore di sostegno;
• Dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratrice/tore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui la/il beneficiaria/o ha o può avere la disponibilità;
• Della periodicità con cui l’amministratrice/tore di sostegno deve riferire alla/al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale della/del beneficiaria/o. È inoltre utile, benché non necessario, fornire una descrizione delle condizioni di vita della persona ed effettuare una prima ricognizione della situazione reddituale e patrimoniale della stessa, onde delineare fin da subito il progetto di sostegno che dovrà essere poi messo a punto dal Giudice Tutelare;
• L’indicazione del Giudice Tutelare territorialmente competente;
• L’indicazione della residenza, del domicilio e della dimora abituale del beneficiario;
• Il nominativo e il domicilio dei congiunti e dei conviventi, come individuati nell’art. 407 c.c.;
• Le ragioni per cui si chiede la nomina dell’amministratrice/tore di sostegno, con specificazione degli atti di natura personale o patrimoniale che debbano essere compiuti con urgenza.
Se non sussistono particolari ragioni di urgenza, il Giudice Tutelare, letto il ricorso, fissa con decreto la data di udienza per l’audizione della/del beneficiario e per la convocazione del ricorrente e degli altri soggetti (congiunti, conviventi, ecc.) indicati nell’art. 406 c.c.
Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura del ricorrente, alla/al beneficiario; entrambi gli atti devono essere comunicati agli altri soggetti indicati nel ricorso.
La fase istruttoria può esaurirsi con l’audizione del beneficiario, del ricorrente e dei congiunti (se presenti) e con la sola acquisizione della documentazione allegata al ricorso; tuttavia, il Giudice Tutelare, in virtù degli ampi poteri istruttori che gli sono riconosciuti dall’art. 407 c.c., può disporre, anche d’ufficio, ogni ulteriore accertamento, anche disponendo apposita consulenza tecnica in ordine alla capacità e autonomia del beneficiario.
Il Giudice Tutelare provvede, quindi, con decreto motivato e immediatamente esecutivo.
Ai sensi dell’art. 405 c.c., qualora, invece, sussistano particolari ragioni d’urgenza, il Giudice Tutelare, subito dopo il deposito del ricorso, potrà adottare, anche d’ufficio, inaudita altera parte, i provvedimenti necessari per la cura della persona e per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio, a tal fine anche nominando un’ amministratrice/tore di sostegno provvisorio. In tale eventualità, l’udienza per l’audizione della/del beneficiaria/o verrà fissata in seguito e, espletato ogni opportuno approfondimento istruttorio, la misura di protezione potrà essere confermata o revocata con decreto definitivo.
L’amministratore di sostegno: compiti e poteri:
L’oggetto dell’incarico, determinato nel decreto di nomina, individua i compiti dell’amministratrice/tore di sostegno.
Essi potranno riguardare i due seguenti ambiti (alternativamente o congiuntamente):
• La cura della persona, intesa sia come cura della salute (eventuali scelte sanitarie, rapporti con il personale medico, espressione del consenso informato, ecc.), sia come gestione degli aspetti relazionali e sociali (scelta del luogo dove vivere, avvio di un percorso di psicoterapia o sostegno nella ricerca di un’occupazione lavorativa, ecc.);
• La cura del patrimonio, riferita alla gestione reddituale e patrimoniale della/del beneficiaria/o (amministrazione di beni mobili – stipendi, pensioni, portafoglio titoli, ecc. – o di beni immobili), volta alla conservazione delle risorse finanziarie dello stesso e al soddisfacimento delle necessità ordinarie e straordinarie del medesimo.
Sotto il profilo dei poteri dell’amministratrice/tore, egli, in relazione alle condizioni di salute e all’autonomia residua della/del beneficiaria/o, potrà essere investito dal Giudice Tutelare di un ruolo di rappresentanza esclusiva (sostituendosi integralmente al soggetto) o di mera assistenza (affiancandosi al soggetto nell’assunzione delle decisioni).
Nota: Consiglio di rivolgersi ad un legale, in modo che sia lei/lui a svolgere tutte le pratiche ed avere certezza di fare bene tutto.