PROCEDURE PER CERTIFICAZIONE INVALIDITÀ CIVILE E 104 PER MAGGIORENNI:
1. Per fare la diagnosi rivolgersi ad uno psichiatra della ASL. Se professionista privato deve essere accreditato.
2. Ricevuta la diagnosi farsi rilasciare relazione medica per richiesta certificazione di invalidità civile e/o 104.
3. Recarsi dal medico di base con la diagnosi e la relazione medica.
4. Il medico di famiglia invia telematicamente la richiesta all’INPS. (facoltativo da parte del medico il contributo economico).
5. Successivamente consegna alla famiglia il modulo della domanda presentata online.
6. Le persone maggiorenni autonome e indipendenti si devono recare al CAF col modulo ricevuto e con:
– Un proprio conto bancario;
– La relazione dello psichiatra;
– I propri documenti.
7. Le tempistiche per essere chiamati a visita per la legge sono 120 gg circa 4 mesi, in tal caso sollecitare l’INPS tramite CAF).
8. Dopo la prima visita la commissione ha tempo 60 gg per rilasciare il verbale di invalidità civile e della legge 104, il verbale viene spedito tramite lettera raccomandata; è possibile prima dell’arrivo del cartaceo visualizzarlo nel sito INPS nella sezione ‘comunicazioni’ del proprio profilo accedendo con lo SPID o la Carta D’identità Elettronica (CIE).
POSSIBILI ESITI DI VERBALE INVALIDITA’ CIVILE
(a seconda del livello di autismo):
A. Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988).
Questa codificazione dà dritto all’indennità di accompagnamento erogata indipendentemente da reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto.
B. Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988). Questa codificazione dà diritto all’indennità di accompagnamento erogata indipendentemente dal reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto.
C. Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (art. 2 e 13, L. 118/1971).
Dà diritto, dal 74% all’assegno mensile di assistenza riconosciuto agli invalidi parziali .
L’assegno è concesso solo nel caso l’interessato non superi un limite di reddito personale e risulti iscritto alle liste di collocamento (con le eccezioni previste).
POSSIBILI ESITI DI VERBALE LEGGE 104/92:
A. Persona con handicap con connotazione di gravità art. 3 comma 3, Legge 104/1992 riconosce che la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l’autonomia personale correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, perciò la situazione assume connotazione di gravità. Solo questo riconoscimento consente l’accesso ai permessi e ai congedi lavorativi per la persona disabile o per il familiare che la assiste.
B. Persona con handicap art. 3 comma 1, Legge 104/1992.
Indica la presenza di uno stato di handicap senza connotazione di gravità, che dà diritto comunque ad alcune prestazioni e benefici, mentre non è sufficiente per altri, primo fra tutti l’accesso ai permessi e ai congedi lavorativi.
C. Persona con handicap con uno grado di invalidità superiore ai 2/3 (art. 21, Legge 104/1992).
Dà diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili per le persone assunte presso gli Enti pubblici, come vincitrici di concorso o ad altro titolo. Non consente invece di accedere ai permessi e congedi lavorativi.